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COVID-19

Obbligo vaccinale, Corte Ue respinge ricorso di un'infermiera

di Redazione

La Corte di giustizia Ue ha dichiarato irricevibile la domanda pregiudiziale di un giudice italiano sull’incompatibilità con il diritto Ue dell'obbligo di vaccinazione per il personale sanitario. La vicenda era nata dal ricorso di un'infermiera in forze all'ospedale universitario di Padova che, avendo contratto in precedenza il virus Sars-CoV-2 ed essendo guarita, godeva di una immunità naturale e per questo aveva rifiutato di vaccinarsi.

Corte di Giustizia Ue respinge ricorso contro obbligo vaccinale sanitari

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Respinto integralmente il ricorso presentato da un'infermiera che aveva rifiutato di vaccinarsi poiché, essendo guarita dal virus Sars-Cov-2, godeva di immunità naturale.

La Corte di Giustizia dell'Ue ha respinto integralmente, poiché irricevibile, la domanda presentata da un giudice del Lavoro di Padova, il cui quesito riguardava l’eventuale contrarietà rispetto al diritto dell’Ue dell’obbligo di vaccinazione contro il Covid-19 a carico del personale sanitario.

Il caso nasce dal ricorso presentato da un’infermiera che aveva rifiutato di vaccinarsi, adducendo come motivazione l’avvenuta guarigione dopo aver contratto il virus Sars-CoV-2.

L'ospedale l'aveva sospesa dal servizio e dalla retribuzione: lei ha fatto ricorso d'urgenza al giudice del lavoro, chiedendo la reintegrazione in servizio, sostenendo la contrarietà della normativa italiana in materia di obbligo vaccinale alla Costituzione e al diritto Ue e ricordando inoltre di essere guarita dall'infezione.

Così, il giudice del Lavoro di Padova si è rivolto alla Corte, dubitando della validità delle autorizzazioni all'immissione in commercio concesse dalla Commissione europea per i vaccini contro Covid-19, tenuto conto dell'esistenza di trattamenti alternativi efficaci contro la malattia e meno pericolosi – a suo giudizio - per la salute umana.

Chiedendo altresì alla Corte se si debba fare ricorso a tali vaccini anche nel caso in cui i destinatari dell'obbligo di vaccinazione abbiano sviluppato un'immunità al virus a seguito della guarigione dall'infezione. E infine se la sospensione dal servizio sia conforme ai principi di proporzionalità e di non-discriminazione previsti, tra l'altro, dal regolamento 2021/953 sui certificati digitali UE COVID.

Con Sentenza datata 13 luglio 2023, la Corte Ue ha dichiarato l'irricevibilità del ricorso nella sua integralità. Il Tribunale di Padova - si legge nella sentenza - si è limitato ad esprimere una valutazione generale di ragionevolezza nel nutrire dubbi sulla validità di dette autorizzazioni senza però identificarle né sviluppare la natura concreta dei dubbi espressi. Secondo la Corte, inoltre, il rilascio delle autorizzazioni non ha l'effetto di imporre ai potenziali destinatari dei vaccini l'obbligo di farsi somministrare proprio quelli oggetto delle anzidette autorizzazioni.

Quanto alla compatibilità delle previsioni nazionali con il regolamento 2021/953 sui certificati digitali Ue Covid, il giudice del rinvio, afferma la Corte, non identifica le disposizioni del regolamento di cui chiede l'interpretazione, ma fa riferimento unicamente ai principi di proporzionalità e di non discriminazione previsti dal regolamento.

Il regolamento, dunque, intende attuare tali principi nell'intento di facilitare l'esercizio del diritto alla libera circolazione delle persone, stabilendo un quadro per il rilascio, la verifica e l'accettazione di certificati interoperabili di vaccinazione, test e guarigione da Covid-19. Mentre non mira a definire criteri che consentano di valutare l'adeguatezza delle misure sanitarie adottate dagli Stati membri per far fronte alla pandemia di Covid-19 quando queste sono tali da limitare la libera circolazione, come nel caso in esame.

Considerato che la causa principale si fonda sul presunto carattere illecito dell'obbligo di vaccinazione e ha ad oggetto la reintegrazione dell'interessata nel servizio di neurochirurgia dell'ospedale, conclude la Corte, la controversia non riguarda l'applicazione delle disposizioni del regolamento 2021/953, il quale conferisce invece alle persone vaccinate il diritto di ottenere un certificato di vaccinazione e alle persone guarite dall'infezione da Sars-CoV-2 il diritto di ottenere un certificato di guarigione.

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