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Pubblico Impiego

Figli minori di 3 anni? Si può cambiare sede di lavoro

di Chiara Vannini

Pubblico Impiego

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C'è la possibilità per chi ha figli minori di tre anni di chiedere di essere assegnato a lavorare vicino al coniuge, in modo da poter seguire la crescita del bambino. E per un massimo di tre anni. Lo dice il decreto legislativo n. 151/2001 “Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e paternità”, che sancisce diverse nome a tutela e per il sostegno della famiglia.

Assegnazione temporanea a tutela della maternità

mamma bambina

La legge permette al dipendente pubblico di avvicinarsi alla famiglia

Uno dei punti più rilevanti è quello in cui, all’articolo 42 bis, vengono recepite le direttive comunitarie per la tutela dell’istituto della famiglia, e cita:

  • Il genitore con figli minori fino a tre anni di età dipendente di amministrazioni pubbliche (…) può essere assegnato, a richiesta, anche in modo frazionato e per un periodo complessivamente non superiore a tre anni, a una sede di servizio ubicata nella stessa provincia o regione nella quale l’altro genitore esercita la propria attività lavorativa, subordinatamente alla sussistenza di un posto vacante e disponibile di corrispondente posizione retributiva e previo assenso delle amministrazioni di provenienza e destinazione. L’eventuale dissenso deve essere motivato. L’assenso o il dissenso devono essere comunicati all’interessato entro trenta giorni dalla domanda.
  • Il posto temporaneamente lasciato libero non si renderà disponibile ai fini di una nuova assunzione

Questa norma nasce prendendo spunto dagli articoli 29, 30, 31 e 37 della Costituzione, in cui, a tutela della cura dei figli minori in tenerissima età e con entrambi i genitori lavoratori, si vogliono promuovere e valorizzare interventi per agevolare la continuazione dell’attività lavorativa dei genitori. L’obiettivo non è solo quello di permettere ad entrambi di continuare le loro attività, ma di mantenere l’unità famigliare in particolare se si hanno figli ancora in tenera età, affinché siano contemporaneamente presenti accanto al loro figlio nella fase iniziale della sua vita.

A chi spetta

Il beneficio è rivolto a tutti i dipendenti delle amministrazioni pubbliche, quindi a coloro che operano per ministeri, istituti e scuole, regioni e province, enti pubblici, amministrazioni, Ausl ed enti del Sistema sanitario nazionale.

Per poter ottenere il beneficio, è necessario che:

  • il lavoratore operi a tempo indeterminato per una pubblica amministrazione
  • sia genitore di un bambino di età inferiore ai 3 anni e faccia richiesta prima del compimento del terzo anno di vita. La norma è applicabile anche ai genitori affidatari e adottivi a patto che si richieda il beneficio entro 3 anni dall’entrata in famiglia, indipendentemente dall’età anagrafica del figlio
  • si mantenga lo stesso profilo professionale per il quale si è assunti (per esempio un infermiere non potrà ricoprire, nemmeno provvisoriamente, un posto da amministrativo pur rimanendo presso un’azienda sanitaria)

Durata del beneficio

Il beneficio, come cita la norma, può estendersi fino a un massimo di tre anni. Nello specifico, può essere richiesto prima del compimento del terzo anno di età del minore e può avere una durata massima di tre anni dal momento in cui viene concesso.

Nulla osta da parte dell’amministrazione

La norma prevede che la concessione del beneficio sia a discrezione dell’amministrazione che accoglie la richiesta; esso viene concesso solamente se è presente un posto vacante e disponibile da ricoprire che corrisponde alla medesima posizione retributiva. Vi deve inoltre essere l’assenso sia da parte dell’amministrazione che concede il permesso, che da parte dell’amministrazione di destinazione. Proprio per questo motivo è necessario inviare una richiesta formale ad entrambi gli enti.

Poiché la legge riporta l’espressione il genitore (…) può essere assegnato, non dimostrando quindi l’obbligatorietà dell’amministrazione di concedere tale beneficio, a seguito di diversi ricorsi al Tar è stato definito che l’amministrazione che nega tale beneficio al dipendente ha l’obbligo di motivare il diniego, in modo che l’interessato, ed eventualmente l’organo giurisdizionale poi, possano verificare la correttezza e la congruenza della mancata concessione.

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NurseReporter

Commenti (17)

Stefano100986

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Avvicinamento per distanza

#17

Buongiorno, volevo sapere se è possibile richiedere di esser avvicinato, in quanto ho due figli sotto i 3 anni, ma io e mia moglie lavoriamo nello stesso ospedale che dista 67 km andata e 67 al ritorno dall' abitazione di domicilio e residenza e all interno della stessa provincia, Grazie a chi vorrà rispondermi!

Mod88

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info periodo di prova per ricongiungimento familiare

#16

Buongiorno, a breve dovrò prendere servizio con contratto a tempo indeterminato.
Dato che farò domanda per ricongiungimento familiare avendo una bimba di 3 mesi, volevo sapere se può essere fatta fin da subito, dopo la firma del contratto. in tal caso sò gia che l'azienda ricevente accetterà la mia richiesta.
La carenza di personale può essere motivo di diniego?
grazie

Emilyalice2022

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Avvicinamento per figli minori nella stessa provincia

#15

Buongiorno, volevo sapere se è possibile richiedere di esser avvicinato, in quanto ho due figli sotto i 3 anni, all’ interno della stessa provincia, in quanto il luogo di lavoro dista più di 100 km al giorno. Grazie a chi vorrà rispondermi

Zeusant92

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Ritorno alla fine del periodo di assegnazione temporanea

#14

Salve ,avrei un quesito ,io ho avuto esito favorevole per il ricongiungimento familiare e a breve dovrei andare sotto l'ausl che ha accolto l'esito favorevole per cui dai 90km andata e ritorno (45km andata e 45km ritorno)che mi facevo adesso finalmente dovreo farmene solo 10km, però la caposala della mia ausl mi ha detto che non sa se al rientro del periodo di assegnazione temporane mi è garantito il rientro alla vecchia sede che già era di 45km solo andata per me ,questo significherebbe che mi allontanerei ancora di più perché altre sedi distano di più, non riesco a trovare nulla si concreto però informandomi con il sindacato mi ha detto che la sede dovrebbe essere garantita al rientro il reparto no invece ,ma il mio problema è la sede perché appunto tra 3 anni alla fine del periodo di assegnazione temporanea mi troverei in caso a fare più di 45km solo andata, ho letto che il datore di lavoro può trasferirti e non c'è nulla che lo vieti , qualcuno sa di oiu in merito ?

DemetrioCarla

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Assegnazione Provvisoria figlio sotto i 3 anni

#13

Salve a tutti per poter usufruire dell'assegnazione temporanea di cui all'art.42bis del dlgs.151/2001 bisogna aver superato il periodo di prova di 2 mesi? In caso contrario è possibile terminarlo nell'amministrazione di destinazione oppure al rientro (dopo i 3 anni) nell'amministrazione in cui si è di ruolo?
Grazie in anticipo per chi vorrà rispondermi

toninosan

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Informazioni urgenti

#12

Salve, io e mia moglie lavoriamo entrambi in un'ospedale pubblico a 45 km da casa, io con contratto a tempo indeterminato e lei determinato ed abbiamo un figlio di 20 mesi.
Vorrei sapere se posso fare la domanda di assegnazione temporanea anche se lavoriamo nella stessa provincia e nella stessa struttura, considerando che ci sono 3 ospedali molto più vicini, uno nel mio stesso paese, uno a 5 km ed uno a 20 km.
Grazie.

simone1979

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Occorre superare 6 mesi prova per fare domanda ricongiungimento?

#11

Buongiorno,
una serie di quesiti per me molto importanti,

1) in caso il compimento del terzo anno di vita del minore sia prossimo, la domanda all'ASL per l'avvicinamento alla famiglia può essere effettuata prima dello scadere dei 6 mesi di prova? parlo della Legge 151/2001 e modifiche.
Proprio per non arivare ....all'ultimo momento.

2)In ogni caso conta la data di presa in carico al protocollo ASL, non quella della risposta dell'ente. In caso di diniego della prima domanda,

3)se la seconda domanda viene introdotta come diffida, o causa di lavoro dopo il compimento del terno anno, o se intanto che asl decide il minore compie il terzo anno cosa accade?

grazie per l'attenzione

Kicca

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Ricongiungimento familiare

#10

Salve ho fatto richiesta per ricongiungimento familiare per figlio minore, l assl di destinazione è pronta ad accoglierli per carenza di personale,ma l azienda alla quale ho fatto richiesta mi ha dato parere positivo ma solo dopo l avvenuta mia sostituzione! Sono passati 6 mesi dalla mia richiesta

GEENOGRANDE

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Delucidazioni sul diniego

#9

Buongiorno.. Un informazione.. La mancanza di personale e le tante maternità possono essere cause di diniego da parte dell'amministrazione che dovrebbe lasciarti andare?

kiara9886

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Avvicinamento all'interno della stessa ulss

#8

Buongiorno, vorrei chiedere se possibile usufruire di questa tutela anche nel caso si presti servizio in una Ulss nella provincia di residenza, in un presidio ospedaliero a più di 50km da casa, e uno presente nella stessa città di residenza.

Emod83

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Assegnazione temporanea 42bis e periodo di prova

#7

Salve a tutti per poter usufruire dell'assegnazione temporanea di cui all'art.42bis del dlgs.151/2001 bisogna aver superato il periodo di prova di 6 mesi? In caso contrario è possibile terminarlo nell'amministrazione di destinazione oppure al rientro (dopo i 3 anni) nell'amministrazione in cui si è di ruolo?
Grazie in anticipo per chi vorrà rispondermi.

Chiara Vannini

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Trasferimento e periodo di prova

#6

La legge sul ricongiungimento familiare non fa riferimento in alcun modo al periodo di prova.
Ciò che è certo è che il ricongiungimento familiare viene considerato un diritto sacrosanto per la famiglia.
Ammesso che l'azienda in cui si è dipendenti rilasci il nulla osta per l'avvicinamento, è necessario che nell'azienda ricevente vi siano specifiche condizioni, ovvero:
- posti vacanti da ricoprire
- il consenso sia dell'azienda ricevente che di quella di provenienza.
L'azienda ha l'obbligo di rispondere entro 30 giorni, e in caso di diniego, è possibile fare ricorso.
Per quanto riguarda il periodo di prova, e la possibilità di terminarlo nell'azienda ricevente, non ci sono indicazioni legislative al riguardo che tengano conto del ricongiungimento famigliare. C'è però un riferimento normativo relativo alla mobilità interaziendale durante il periodo di prova, ed è la sentenza 795-14bisA1:
"Il fatto che il dipendente non abbia ancora superato il periodo di prova non è, di per sé, un ostacolo alla mobilità. Infatti, il dipendente in prova è comunque un dipendente a tempo indeterminato, anche se la stabilizzazione del suo rapporto è condizionata al superamento del periodo di prova, ed ha gli stessi diritti e doveri degli altri dipendenti, salvo quanto espressamente stabilito dall’art. 2096 del codice civile e dall’art. 14 bis del CCNL del 6.7.1995 e successive modifiche ed integrazioni.
Naturalmente, poiché è regola generale che in tutti i casi di mobilità non vi è costituzione di un nuovo rapporto di lavoro ma la continuazione del precedente rapporto con un nuovo datore di lavoro il dipendente trasferito dovrà completare il periodo di prova presso il nuovo datore di lavoro (mentre i dipendenti che lo avessero già completato prima del trasferimento non devono ripeterlo presso il nuovo ente). "

DanielaGio

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Art.42

#5

Ciao a tutti, qualcuno sa dirmi dove trovare un fac-simile per la domanda di avvicinamento nucleo familiare??? A chi va indirizzata??? si può inviare a più aziende?? grazie a chi rispondera

Michela.col

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Periodo di prova si o no?

#4

Buongiorno. Vorrei fare domanda per l assegnazione temporanea a tutela della maternità. Sono stata assunta a t. indeterminato presso un asl mentre ero in maternità e non ho ancora effettuato i 6 mesi di prova. Posso fare lo stesso domanda o devo per forza fare i 6 mesi di prova?

nilio

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Dubbi sulle risposte delle ASL

#3

Salve ho fatto richiesta di assegnazione provvisoria, ex Art. 42 bis, presso gli ospedali delle province di Caserta e Napoli. Di 7 domande effettuate 4 aziende mi hanno dato parere negativo perché stanno assumendo dalle graduatorie di mobilità, le rimanenti 3 invece non mi hanno inviato alcuna risposta. La domanda che mi sorge spontanea è sulla correttezza legale di queste decisioni prese dalle ASL, in quanto se stanno assumendo del personale vuol dire che hanno i soldi per poter pagare gli infermieri assunti ed i loro stipendi, e quindi perché negano il diritto ad un bambino e a suo padre di poter stare vicini, quando poi proprio questo diritto è previsto dalla legge?
Inoltre mi domando se chi ha i prerequisiti per usufruire di questa legge ha una precedenza nei confronti di altre assunzioni. Anche perché l'articolo in questione cita testuali parole: l'eventuale dissenso deve essere motivato e limitato a casi o esigenze eccezionali.
spero di trovare qualcuno che riesca a darmi una spiegazione.

olivione

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Legge 42

#2

Nonostante 3 gemelle di 20 mesi, l'azienda di destinazione mi ha scritto dicendo che non poteva accettare la mia richiesta perche stavano assumendo gli infermieri dell'avviso pubblico....!!!!!!!!!!!!!!!!!

Laura Rita Santoro

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Bello se tutta Italia seguisse le stesse regole e/o leggi!

#1

Coinvolta dal Movimento professionisti comparto esiliati, e in qualità di responsabile Regionale Nursing Up, sto facendo uno studio per valutarne l'applicazione nel Lazio?
Sono solo all'inizio.
Nella prima struttura, dove sono stata, mi hanno detto di aver inotrato la richiesta di autorizzazione alla Regione Lazio, che non ha mai risposto, fatta eccezione di un medico.
Un altro collega, mi avrebbe risposto che le assunzioni con il 42 bis (assegnazioni temporanee per genitori di figli minori), non avrebbe trovato accoglimento a causa del blocco del turnover! Rappresentano comunque un costo e un assunzione!
Ho risposto che è anacronistico dal momento che abbiamo professionisti esternalizzati che costano di più!
Hanno sorvolato come se dicessi sempre le stesse cose. Ebbene si sono monotona!