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Attualità Infermieri

Morte Mastrogiovanni, condannati undici infermieri in appello

di Giuseppe Sasso

Responsabilità Professionale

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Lo scorso 15 novembre la Corte di Appello di Salerno, pronunciando la sentenza sul processo inerente alla morte di Francesco Mastrogiovanni - maestro elementare di 58 anni - ha dichiarato la responsabilità penale in capo ad undici infermieri del reparto psichiatrico dell’ospedale “San Luca” di Vallo della Lucania.

Un fotogramma della vicenda Mastrogiovanni (foto dal web)

Condanna penale in appello per undici infermieri

A questi è stata comminata la pena detentiva (dai 14 ai 15 mesi) sotto condizione sospensiva. Inoltre è stata riformata la sentenza di condanna per il personale medico: ridotte le pene detentive e revocate quelle interdittive.

Eclatante risulta l’opposta posizione della magistratura di secondo grado rispetto al giudice del primo, che quattro anni orsono aveva ritenuto non sussistere alcuna responsabilità penale rispetto agli infermieri psichiatrici che prestarono assistenza al Mastrogiovanni, durante le fatali 87 ore di degenza subita in regime di Trattamento Sanitario Obbligatorio.

Nel rispetto della delicatezza dell’argomento, trattato da anni su diversi piani teorici e in tutti i flussi massmediatici, ci limiteremo in questa sede ad analizzare gli aspetti puramente giuridici relativi all’operato dei professionisti sanitari, con particolare attenzione alle condotte infermieristiche oggetto di sentenza.

La premessa doverosa riguarda la sintesi dei fatti di rilevanza sanitaria: Francesco Mastrogiovanni fu sottoposto a TSO mirato alla realizzazione di accertamenti diagnostici richiesti dalle forze dell’ordine; le contenzioni furono applicate su indicazione medica (verbale, considerato che in cartella clinica mai si fa menzione dell’uso degli strumenti contenitivi) allo scopo di vincere la resistenza dell’assistito al posizionamento del presidio sanitario (catetere vescicale per il prelievo delle urine).

Gli strumenti di immobilizzazione meccanica vennero ininterrottamente mantenuti per il tempo di degenza (provocando lesioni e reazioni di clamore nel soggetto contenuto, che in precedenza non aveva manifestato atteggiamenti di aggressività).

L’assistito venne alimentato unicamente all’inizio della degenza e, in seguito, idratato in quantità inferiori al necessario. Ai parenti fu negata la possibilità di visitare il proprio congiunto durante il ricovero.

L’exitus venne accertato circa cinque ore dopo la sopravvenienza. La quasi totalità delle informazioni oggetto di giudizio furono acquisite grazie alla consultazione delle immagini registrate dalle telecamere di sicurezza dell’unità operativa psichiatrica.

In primo grado fu riconosciuta responsabilità penale e civile in capo al personale medico: addebitati i reati di sequestro di persona, falso ideologico e morte secondaria ad altro reato, i sei imputati vennero condannati a pene detentive (commisurate dai due ai quattro anni) e all’interdizione dall’esercizio professionale per cinque anni.

Infermieri assolti in primo grado

Il personale infermieristico fu assolto in quanto ritenuto nella condizione psicologica prevista dall’esimente ex art.51 c.3 C.P. che esclude la responsabilità dell'esecutore di un ordine criminoso quando per errore di fatto, abbia ritenuto di obbedire a un ordine legittimo.

La sussistenza di tale elemento venne fatta discendere dalla tesi del giudice per la quale tra medico e infermiere vige un rapporto di soggezione di origine pubblicistico. Tesi poi ritenuta obsoleta nel giudizio d’Appello (in virtù della legge 251/2000 di disciplina delle professioni sanitarie) in cui fu addebitata agli infermieri imputati la conseguente responsabilità penale (per le argomentazioni sarà necessario attendere la pubblicazione delle motivazioni della sentenza).

L’evoluzione della professionalità dell’Infermiere è innegabilmente trasfusa nel relativo Codice Deontologico da cui si evince chiaramente la posizione di garante che egli assume nei confronti della persona assistita. L’articolo 33 impone di porre in essere ogni mezzo necessario per proteggere l’assistito da rilevati maltrattamenti o privazioni, segnalandone le circostanze all’autorità competente laddove necessario.

Detto questo, risulta superfluo perfino addentrarsi in argomentazioni assiologiche ulteriori vista la pregnanza dell’assunto contenuto in tale articolo. Va comunque ricordato che secondo gli articoli 30 e 8 l’Infermiere si impegna a ridurre al minimo - corrispondente all’eccezionalità - il ricorso agli strumenti contenitivi e deve ricorrere alla clausola di coscienza qualora rilevi un utilizzo di questi esorbitante dalla straordinarietà.

Da tempo l’atteggiamento manifestato dal Collegio IPASVI è di repulsione verso un uso degli strumenti meccanici di contenzione che non risulti evidentemente strumentale alla protezione dell’individuo da sé (suicidio o rimozione di presidi salvavita) o dalla sua aggressività contro gli altri.

Lo scorso luglio la presidentessa nazionale Barbara Mangiacavalli ha relazionato in Senato, presso la Commissione diritti umani, sul programma di riduzione delle contenzioni meccaniche posto in essere dal Collegio.

Va inoltre sottolineato che il Comitato nazionale di bioetica ha recentemente ribadito come la pratica contenitiva di tipo meccanico sia un residuato manicomiale, ancora sostenibile a livello giuridico a causa della mancata abrogazione del R.D. 615/1909 art.60 da parte della legge Basaglia.

Analizzando i fatti noti si evidenzia come il personale addetto all’assistenza abbia agito in contrasto con tali principi, oltre che alle linee guida riconosciute dalla comunità scientifica in merito alla gestione degli strumenti meccanici di limitazione della libertà di movimento.

Va rilevato, poi, il metro di prestazione assistenziale dei bisogni di base, difficilmente comprensibile. Da ultimo, come dichiarato dall’autorità giudiziaria, si evince come tali mancanze etico-professionali siano inevitabilmente confluite ad un livello di responsabilità penale, oltre che civile.

L'inevitabile reazione delle coscienze di fronte ad un tale abuso degli strumenti di contenzione meccanica offusca, inevitabilmente, la problematica delle carenze assistenziali evidenziate dal caso in questione.

L’emergenza assiologica esacerbante di fronte alla modalità di prassi gestionale del processo assistenziale (ormai anacronistica e incondivisibile alla luce del principio di autodeterminazione e di alleanza terapeutico-assistenziale, evidenziatasi nel caso Mastrogiovanni) espone la comunità sanitaria alla presa di coscienza delle attuali esigenze di ricomposizione degli interessi in gioco. Al dialogo instaurato a livello istituzionale tra esponenti di categoria e forze politiche (anche al fine di coordinare in un futuro prossimo le elaborazioni giurisprudenziali e scientifico-sanitarie) deve necessariamente seguire un ridimensionamento individuale delle figure assistenziali, infermieristiche e mediche, primariamente attraverso la ri-formazione e il dialogo tra loro, con gli assistiti e con le loro famiglie.

In una dimensione de iure condendo sembra ormai inevitabile il confronto a livello legislativo sul tema della limitazione della libertà personale, che alla luce dei principi costituzionali non può più essere tollerata come concetto discendente in linea retta dall’articolo 32 (situazione che permette la riserva di legge relativa), ma essendo ormai riconosciuta in stretta correlazione alla dignità della persona, dovrebbe assurgere ad un grado di legiferazione coperto da riserva assoluta.

Concludiamo nella speranza che gli sforzi in essere portino ad una rielaborazione dell’equilibrio professionista-assistito, non più sostenibile dal principio di beneficialità nel confronto con i temi appena esposti, ma evolva verso un piano di parità e rispetto verso la persona la cui vita e la cui dignità riposano nelle mani di coloro i quali ne prendono in carico la salute.

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