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Pubblico Impiego

Mobilità volontaria tramite cambio compensativo

di Redazione

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In tema mobilità volontaria del personale del comparto sanità, tra cui quello infermieristico, occorre segnalare la possibilità di cedere contestualmente e consensualmente il proprio posto di lavoro scambiandolo con un collega mediante la procedura di cambio compensativo o altresì definito mobilità compensativa.

Com’è normata la mobilità compensativa

La procedura di mobilità compensativa viene regolata dall’ex art. 30 “Passaggio diretto di personale tra amministrazioni diverse” del Testo unico sul pubblico impiego (TUPI) Decreto legislativo 30 marzo 2001, numero 165.

La mobilità a compensazione viene regolata anche dalla nota del Dipartimento della Funzione Pubblica che con circolare DFP 0020506 P-4. 17.77.4 del 27/03/2015 ha disposto che è consentita in ogni momento, nell'ambito delle dotazioni organiche, la mobilità dei singoli dipendenti presso la stessa od altre amministrazioni, anche di diverso comparto, nei casi di domanda congiunta di compensazione con altri dipendenti di corrispondente profilo professionale, previo nulla-osta dell'amministrazione di provenienza e di destinazione" e che "la necessità che le amministrazioni coinvolte accertino che non vi siano controinteressati al passaggio, nel rispetto dei principi di imparzialità e trasparenza già richiamati.

Anche l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni ARAN si esprime sulla tematica, con suo Parere n. SAN298, riprendendo l'art. 52 del CCNL 2016-2018 del Personale del Comparto, che disapplica espressamente l'art. 19 co. 3 del CCNL integrativo del 20 settembre 2001 e determinando la conseguente inapplicabilità dell'art. 21 co. 5 del CCNL del 19 aprile 04 del 2004 asserisce, anche sulla base della Circolare DFP di cui sopra, che la mobilità per compensazione possa comunque ancora aver luogo, secondo quanto dettato dal già richiamato art. 30 del D. Lgs 165/2001.

Nella procedura del passaggio diretto di dipendenti tra varie amministrazioni le aziende tengono conto anche di quanto esplicitato dall'art. 1 della Legge 20/94 “Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti” e successive modifiche, nonché alla stregua dei criteri di economicità e di efficacia di cui all'art. 1, primo comma, della Legge 241 /90 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”, come modificato dalla Legge 15/2005 "Modifiche ed integrazioni alla legge 7 agosto 1990, n. 241, concernenti norme generali sull'azione amministrativa", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 42 del 21 febbraio 2005.

Le fasi della procedura di cambio compensativo

Trattandosi di mobilità volontaria, la procedura si attiva a partire dalla richiesta di 2 o più dipendenti di effettuare il cambio compensativo. Con la volontà manifesta del dipendente A di spostarsi dall’azienda di appartenenza X alla azienda Y del dipendente B, e viceversa.

Il primo passo, quindi, è trovare un collega disponibile al cambio compensativo. Gli stessi dipendenti inviano, in maniera contestuale, richiesta di attivazione della mobilità compensativa alla propria azienda di appartenenza.

La domanda deve avvenire per iscritto e viene presentata tramite un canale legalmente riconosciuto come la posta elettronica certificata (PEC) o posta raccomandata con ricevuta di ritorno, indirizzata alla UOC protocollo delle aziende interessate e, per estensione, alla UOC gestione del personale.

La domanda di cambio compensativo

Nella domanda - che viene firmata dai dipendenti che intendono scambiarsi la loro attuale postazione lavorativa - al fine di prendere servizio nella città desiderata, vanno indicati:

  • La propria posizione lavorativa
  • Il proprio ruolo e profilo di appartenenza
  • Il proprio inquadramento contrattuale ed economico
  • Eventuale utilizzo dei benefici della L. 104 del 1992
  • La propria idoneità lavorativa o le eventuali prescrizioni e limitazioni temporanee o permanenti
  • La propria esperienza professionale
  • L’assenza o l’eventuale presenza di procedimenti penali in corso o di condanne passate in giudicato
  • L’assenza o l’eventuale presenza di richiami disciplinari

Sono possibili anche concessioni di cambi compensativi tra 3 dipendenti, dove il collega A della azienda X abbia desiderio di spostarsi nella azienda Y del collega B, il collega B voglia spostarsi nell’azienda Z del collega C e il collega C voglia spostarsi nella azienda X del collega A. Anche in questo caso, la domanda fa ufficializzata tramite PEC o posta raccomandata con ricevuta di ritorno, dove i dipendenti devono dichiarare la propria volontà di cambiare azienda di appartenenza e dichiarare tutto come espresso sopra.

La valutazione dei profili

Le direzioni delle professioni sanitarie e gestione del personale valuteranno i profili e le condizioni dei colleghi interessati al cambio. Spesso la procedura viene ultimata previo un colloquio valutativo/conoscitivo e previa visita medica di idoneità lavorativa.

Le aziende esprimono il loro parere, positivo o negativo, per iscritto, tramite dei canali legalmente riconosciuti come posta elettronica certificata o posta raccomandata con ricevuta di ritorno. Nel caso in cui il cambio compensativo abbia effetto, il contratto dei dipendenti viene ceduto alla nuova azienda di appartenenza, come avviene per altre procedure di mobilità volontaria, quindi non si ravvisa una novazione del contratto di lavoro, con conservazione della anzianità lavorativa e dell’eventuale fascia economica di appartenenza, maturata sul campo nella precedente amministrazione.

Verrà stipulato contratto di lavoro autonomo con i nuovi dipendenti, ai sensi del titolo IV “Rapporto di lavoro” Capo I “Costituzione del rapporto di lavoro” Art. 24 “Il contratto individuale di lavoro” del CCNL contratto comparto sanità 2016-2018. Le aziende non sono obbligate a garantire l’occupazione nella UOC che lascia il proprio dipendente. I tempi per la conclusione della procedura sono variabili di caso in caso, in genere si prevedono dai 4 ai 6 mesi.

Le aziende potrebbero essere disposte a valutare positivamente cambi compensativi dove non ci sia molta differenza tra i candidati al cambio, per gran parte delle caratteristiche, come fascia retributiva economica, esperienza lavorativa (si pensa a chi cede posizioni lavorative in UOC ad alta specializzazione e professionalità, dove per la formazione si prevedono addestramenti, anche sul campo, specifici e lunghi), età e altre caratteristiche.

La mobilità a compensazione rappresenta spesso una delle poche possibilità per rientrare nella propria città di origine o per spostarsi nella città desiderata, in quanto la mobilità volontaria prevede oggi procedure molto macchinose.

Articolo a cura di:

  • Luigi Apuzzo MSC RN Hospice Oncologico Carlo Chenis ASL Roma 4 Civitavecchia
  • Maddalena Iodice MSC RN MID, Ginecologia e Ostetricia Ospedale San Paolo, ASL Roma 4, Civitavecchia

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Commenti (2)

Angela Leoci

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1 commenti

Ritornare indietro dopo una mobilità compensativa

#2

Buon giorno, ho fatto richiesta di mobilità compensativa per ritornare a lavorare nell'ospedale del mio Paese, arrivata qui, ma mi erano state nascoste dal mio cambio tante cose tra cui le reperibilità, turni di notte con smonto e senza riposo, voglio capire, se in qualche modo c'è una procedura per ritornare all'azienda di appartenenza, dopo che ho già incominciato a lavorare? grazie a chi mi risponderà

Mimischin

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1 commenti

Cambio negato

#1

Cosa è possibile fare se viene negato un cambio a tre da una azienda che ha sempre concesso mobilità compensativa a tre? Nella lettera di rifiuto non viene esplicitata una motivazione valida.
Grazie